1. Il Coordinamento nazionale dei Garanti, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:
a) coordina le attività dei Garanti regionali sia tra loro che con il Garante nazionale;
b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale;
c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e del relativo grado di collegamento;
d) promuove corsi di formazione, per persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori o di curatori speciali dei minori, al fine della istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n).