Art. 6.
(Compiti del Coordinamento nazionale dei Garanti).

      1. Il Coordinamento nazionale dei Garanti, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:

          a) coordina le attività dei Garanti regionali sia tra loro che con il Garante nazionale;

          b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale;

          c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e del relativo grado di collegamento;

          d) promuove corsi di formazione, per persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori o di curatori speciali dei minori, al fine della istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n).